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Costituzione di unione civile

L’Unione Civile è regolata dalla L. 20 maggio 2016, n. 76.

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni.

La richiesta di costituzione di unione civile può essere inoltrata all’ufficio di stato civile del Comune se una o entrambe le persone sono residenti.

L’ufficiale di stato civile verificati i presupposti, redige processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a sé in una data indicata dalle parti per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva.

Se una delle parti o entrambe è di cittadinanza straniera, deve presentare all’ufficiale di Stato Civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi di cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

Se si intende costituire l’unione civile in altro comune occorre:

  • presentare all’Ufficiale di Stato Civile, all’atto della richiesta di costituzione, apposita domanda con richiesta motivata.

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Ultima modifica: 31 Ottobre 2025 alle 15:03

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