Comune di Bruino - Comune di Bruino

Albo Giudici Popolari

Il procedimento per la formazione degli albi dei Giudici Popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello ha la sua base nell’attività che i singoli Comuni sono chiamati a svolgere per assicurare sia la scelta delle persone aventi i requisiti di legge, sia la pubblicità necessaria per rendere possibile l’esercizio delle ampie facoltà di impugnazione previste dalla legge nei vari gradi e fino alla Corte Suprema di Cassazione.

Ogni due anni (anno dispari) il Sindaco invita, con pubblico manifesto, coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari. La richiesta deve essere consegnata al comune dal 1 maggio al 31 luglio degli anni dispari.

Gli albi definitivi dei Giudici popolari sono permanenti.

L’iscrizione rimane valida, fino a quando il cittadino non perde i requisiti per rimanervi iscritto.

L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

Possono presentare istanza tutti coloro che, non essendo già iscritti negli albi dei Giudici Popolari, sono in possesso dei requisiti.

A chi deve essere presentata

La domanda deve essere presentata all’ufficio Protocollo del Comune.

Come deve essere presentata

La domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco del Comune, va presentata con l’indicazione dei propri dati anagrafici e recapiti telefonici.

Chi è già iscritto negli albi, non deve ripresentare la domanda.

Giudici Popolari delle Corti di assise:

  • cittadinanza italiana;
  • godimento dei diritti politici;
  • età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
  • titolo di studio diploma di scuola media inferiore.

Giudici Popolari delle Corti di Assise di appello:

  • cittadinanza italiana;
  • godimento dei diritti politici;
  • età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
  • titolo di studio diploma di scuola media superiore.

Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

L’iscrizione all’albo non comporta alcun costo.
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l’Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

Ultima modifica: 31 Ottobre 2025 alle 14:57

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