L’accesso civico è disciplinato dal art. 5, d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
L’esame dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e di riproduzione. E’ assoggettato al pagamento dell’imposta di bollo il solo rilascio di copia in forma autentica.
Modulistica
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
La richiesta può essere presentata dai singoli cittadini.
A chi deve essere presentata
La richiesta deve essere presentata all’ufficio competente del comune.
Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata in modalità telematica attraverso questo portale.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell’interessato
Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.
Ritardo o mancata risposta
Registro degli accessi
In esecuzione della circolare ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, si istituisce il Registro degli accessi, nel quale vengono annotate in ordine cronologico tutte le richieste di accesso documentale, civico e generalizzato presentate all’ente, con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.
Il registro viene aggiornato semestralmente e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Bruino, all’interno della sotto sezione Altri contenuti – Accesso civico.
Il registro non può contenere dati personali di alcuno, neanche di chi ha fatto l’istanza di accesso civico. Chi volesse conoscere il nome di chi ha presentato ogni singola richiesta di accesso civico pubblicata nel registro, dovrà fare apposita istanza a cui seguirà necessariamente l’avviso al controinteressato e tutto il relativo procedimento previsto dall’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.